Art. 10.
(Collaborazione con le Forze di polizia).

      1. Gli istituti di Polizia pubblica possono essere chiamati a concorrere, in forma gerarchicamente subordinata, a tutte le operazioni di polizia concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica.
      2. Nei casi di cui al comma 1, l'agente di Polizia pubblica riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria.